la non candidabilità riguarda coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuni gravi delitti (associazione mafiosa, traffico di stupefacenti o di armi, abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione), coloro che siano stati condannati per uno stesso reato non colposo a pena non inferiore a due anni, o che siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione per reati di stampo mafioso.
— manuale di diritto costituzionale