secondo il principio delle competenze di attribuzione (art. 5 Trattato CE) la Comunità europea, a differenza dei singoli Stati membri, può agire solo nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato istitutivo. Ciò perché la Comunità non è un soggetto originario di diritto internazionale, come lo sono i singoli Stati, ma è un soggetto derivato, ovvero dispone solo di quei poteri che gli Stati membri hanno deciso di conferirle, rinunziandovi espressamente.
Questa limitazione di sovranità nazionale è prevista dall’art. 11 della Costituzione: l’Italia ‘consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni’.
il referendum dell’8 novembre 1987 ha abolito la Commissione inquirente (organo composto di deputati e senatori e quindi troppo politicizzato per amministrare la giustizia), alla quale spettava di indagare su eventuali reati commessi dai Ministri.
Con la legge costituzionale 1/1989 si stabilisce che “il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria… (art. 96 Cost.).
le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (…). Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (art. 81 Cost.).
la legge 468/1978 introduce un nuovo strumento, la legge finanziaria, attraverso la quale possono essere modificate le entrate e le spese indicate nel bilancio a legislazione vigente per adeguarle agli obiettivi di politica del bilancio che si intendono perseguire.